PESCA E ACQUACOLTURA

Gli imprenditori esclusi dal fallimento: l’imprenditore agricolo

L’art. 1 della legge fallimentare esclude l’imprenditore agricolo dall’ambito di applicazione del regime concorsuale.

Il testo originario dell’art. 2135 cc stabiliva che “è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura”.

Così le attività agricole possono distinguersi in due grandi categorie: attività agricole essenziali e attività agricole per connessione. Tale distinzione è stata mantenuta anche dal nuovo art. 2135.

Coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame hanno subito una profonda evoluzione dal 1942 in quanto si passa da un’agricoltura naturale fondata sulla lavorazione della terra ad un’agricoltura industrializzata in cui vengono utilizzati prodotti chimici per accelerare i cicli biologici. Così il progresso tecnologico consente di ottenere prodotti agricoli con metodi che prescindono totalmente dallo sfruttamento della terra (coltivazioni artificiali, allevamenti in batteria).

Prima della riforma del 2001 con Dlgs vi erano due teorie:
- una estensiva che affermava che impresa agricola fosse ogni impresa che produce specie vegetali ed animali indipendentemente dalle modalità di produzione;
- una restrittiva che affermava che i modi di produzione dovevano essere necessariamente collegati allo sfruttamento della terra e, chi produceva specie vegetali o animali in modo svincolato dallo sfruttamento della terra, doveva essere considerato imprenditore commerciale.

Al momento della riforma il legislatore adottò la prima tesi.

Così l’attuale art. 2135 stabilisce che “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione diretta del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Nel secondo comma si specifica che “per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamenti di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.

In base alla nuova nozione, la produzione di specie vegetali ed animali deve essere considerata attività agricola essenziale anche se realizzata con metodi svincolati dallo sfruttamento della terra.

Nella coltivazione del fondo rientrano l’orticoltura, le coltivazioni in serra o in vivai, la floricoltura.

Quanto alla selvicoltura occorre che il bosco sia curato per ricavarne i relativi prodotti.

Quanto all’allevamento di animali è da ricordare che il vecchio art. 2135 usava la parola “bestiame” in quanto è attività agricola anche l’allevamento di cavalli da corsa, animali da pelliccia, di gatti, da cortile.

Infine l’imprenditore agricolo è stato equiparato all’imprenditore ittico che esercita “l’attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci”.

Leggi tutto...