FISCO E PREVIDENZA
Virus e e solidarietà, deducibilità delle erogazioni liberali
L’articolo 66, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) consente alle Società che nel 2020 intendono effettuare erogazioni liberali a favore degli Enti impegnati nell’emergenza Covid-19 di dedurre per intero, ai fini IRES ed IRAP, le somme devolute, a condizione che risultino verificati determinati requisiti.
In alternativa, per la deduzione, bisogna verificare l’applicabilità delle ulteriori disposizioni specifiche tuttora esistenti in tema di erogazioni liberali e in ultima istanza dell’articolo 83, D.Lgs. n. 117 /2017 per le Onlus, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato e dell’articolo 100, TUIR per gli altri enti. L’articolo 66, citato, precisa che per ottenere la piena deduzione le erogazioni dovranno essere a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (dovrà essere chiarito se tale finalità dovrà essere in un qualche modo dimostrata), in favore delle popolazioni colpite per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti che sono dettagliatamente indicati nel DPCM 20 giugno 2000.
Se le erogazioni vengono erogate a favore di soggetti diversi da quelli sopraindicati e per finalità più generali si può verificare l’applicabilità all’erogazione liberale dell’articolo 1, comma 353, L. 266/2005 o in alternativa dell’articolo 14, D.L. 35/2005.