FISCO E PREVIDENZA

Decreto Crescita e contraddittorio

L'art. 4-octies D.L. 34/2019 introduce una novità in tema di invito al contraddittorio.

In particolare, la norma interviene sul D.Lgs. 218/1997, modificando l'art. 5 e inserendo l'art. 5-ter. L'obiettivo della novella legislativa sembra essere quello di trovare una soluzione all'annosa questione relativa all'obbligatorietà del contraddittorio preventivo prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. La Cassazione a Sezioni Unite, con l'ormai conosciuta sentenza n. 24823/2015, ha tracciato una linea netta sulle procedure che gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria devono seguire nella fase endoprocedimentale ma, evidentemente, il contenzioso tuttora persistente dimostra che la giurisprudenza nel tentare di fare chiarezza ha ulteriormente intorbidito le acque. Ciò che fa tuttora discutere è la distinzione tra accertamenti “a tavolino” e accertamenti presso la sede del contribuente, nonché la distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati. Ma entriamo nel dettaglio del D.Lgs. 218/1997, modificato dal decreto Crescita.

All'art. 5 è aggiunto il comma 3-bis che recita: “Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni, in deroga al termine ordinario”. Da questa modifica si denota intanto una deroga al termine ordinario. Ma ciò che più interessa in questa sede è il nuovo art. 5-ter, rubricato “invito obbligatorio”. Il legislatore dispone che, al di fuori dei casi in cui sia stata rilasciata una copia del verbale di chiusura delle operazioni di verifica, in quanto già disciplinato dall'art. 12, c. 7 L. 212/2000, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, l'ufficio fiscale deve notificare al contribuente l'invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento in contraddittorio. L'omissione dell'invito a comparire determina l'invalidità dell'atto.

Tuttavia, la norma pone alcune deroghe. Prima di tutto, il nuovo art. 5-ter non si applica agli avvisi di accertamento parziale (art. 41-bis D.P.R. 600/1973 e art. 54, cc. 3 e 4 D.P.R. 633/1972). E questo è un primo limite che induce a delle riflessioni. Altra deroga è contenuta nel comma 4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire.

L'impressione è che con queste due deroghe sia stata attuata una sorta di modifica, mi si conceda il termine, “gattopardiana”, ovvero far finta di cambiare per non cambiare niente. È noto come simili deroghe, già presenti nell'ordinamento, siano state oggetto di abuso dell'Amministrazione Finanziaria. La particolare urgenza dovrà essere specificamente motivata, ma saranno particolarmente sensibili i giudici tributari a questo aspetto? Inoltre, gli avvisi di accertamento parziale, che sono espressamente esclusi dal nuovo obbligo, costituiscono la stragrande maggioranza degli atti impositivi. In conclusione, pare che anche in questa circostanza il legislatore abbia perso l'occasione per porre rimedio a uno squilibrio nel rapporto tra Fisco e contribuente. Per mancanza di coraggio. O di interesse.

 

Regime forfettario: come ripartire la detrazione per figli a carico

Nella Risoluzione 69 del 22 luglio 2019 dell'Agenzia delle Entrate è stato chiarito che il criterio secondo cui la detrazione è attribuita ai genitori in egual percentuale può essere derogato nella sola ipotesi in cui i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. È possibile dar corso all’accordo anche in assenza della condizione “di incapienza” poiché la norma non vi fa espresso riferimento. Le detrazioni per carichi di famiglia non spettano, invece, ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario . Nel caso di specie, secondo l'Agenzia l’istante può fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100% nella sola ipotesi in cui possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito della moglie. Il reddito prodotto dalla moglie rileverà al lordo dei contributi previdenziali unitamente agli altri redditi eventualmente conseguiti dalla stessa.

Fonte Agenzia delle Entrate

Canone RAI: nessuna esenzione se si vive con la badante

Non può beneficiare dell’esenzione dal canone RAI la contribuente con reddito inferiore a 8.000 euro e over 75 che convive con la persona addetta alla sua assistenza, la quale percepisce una retribuzione, ed è pertanto, titolare di un reddito proprio in quanto convivente con un altro soggetto, diverso dal coniuge, o dal soggetto unito civilmente, titolare di un reddito autonomo. A dare questa risposta è stata l'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'interpello 242 del 15 luglio 2019.

Fonte Agenzia delle Entrate

Prestazioni socio-sanitarie rese da cooperative sociali

Chiarimenti sul trattamento IVA delle prestazioni socio-sanitarie rese da cooperative sociali sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 240 del 15 luglio 2019. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese da cooperative sociali, sia direttamente sia in forza di convenzioni e contratti di ogni genere, nei confronti di determinati categorie di soggetti sono da assoggettare all’aliquota IVA del 5 per cento (senza possibilità di optare per l’esenzione).

Fonte Agenzia delle Entrate

Proroga statuti al 30 giugno 2020 per gli Enti del Terzo Settore

In sede di conversione del Decreto Crescita è stata inserita un’importante proroga in merito ai termini di adeguamento degli statuti degli Organismi di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale comprendendovi anche le bande musicali.
La scadenza del 3 Agosto, prevista per adeguare gli statuti con le norme inderogabili previste dal Codice del Terzo Settore, è stata prorogata al 30 Giugno 2020.
Riapertura del termine anche per l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali il cui termine era scaduto il 20 gennaio 2019.
Lo spostamento del termine al 30 giugno per l’adeguamento degli statuti si ritiene non sia un termine perentorio  ma permetterà di effettuare le modifiche con le maggioranze  dell'assemblea ordinaria mentre successivamente si renderanno necessarie assemblee straordinarie.
Inoltre, per quanto riguarda l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, è previsto che fino all’operatività di tale registro, “il requisito dell’iscrizione... s’intende soddisfatto con l’iscrizione in uno dei registri previsti dalle normative di settore”.

Le modifiche sono contenute nell’art. 43 della L.58 di conversione del decreto Crescita, che nella prima parte tratta della  comunicazione che i rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici beneficiari devono fare per i contributi e i finanziamenti ricevuti, introducendo la possibilità, per i “contributi e finanziamenti di importo inferiore o uguale a 500 euro”, e la cui somma superi nell’anno solare i 500 euro ,di provvedere all’adempimento “entro il mese di marzo dell’anno solare successivo. Stessa tempistica viene introdotta, entro gli stessi limiti quantitativi dei contributi, prestazioni o altre forme di sostegno, per l’iscrizione degli stessi nell’apposito registro numerato e firmato dal legale rappresentante, o dal tesoriere, in ogni pagina.
Con l’articolo in commento, il decreto crescita interviene sull’art.5 del decreto legge 28 dicembre 2013 n° 149 e introduce anche, attraverso la sostituzione del comma 4, un’elencazione dettagliata degli enti che possono essere equiparati ai partiti e movimenti politici.