LEGGI E REGOLAMENTI
IL REDDITO D’INCLUSIONE
Il Reddito di inclusione è una misura a carattere universale condizionata alla prova dei mezzi, quindi accessibile in base a precisi requisiti economici.
Per ottenere il ReI occorre inoltre aderire a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato al superamento della condizione di povertà.
Il ReI è infatti riconosciuto ai nuclei familiari disagiati in due forme:
- un beneficio economico,
- una componente di servizi alla persona sulla base di una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare.
Il ReI potrà essere richiesto a partire dal 1° dicembre 2017 presso il proprio Comune di residenza, o eventuali altri punti di accesso identificati dai Comuni, e verrà riconosciuto dall'INPS tramite una Carta Acquisti.
A partire dal prossimo anno il ReI sarà l'unico strumento di contrasto alla povertà, quindi il SIA, che viene concesso ogni due mesi per le domande presentate nel bimestre precedente, non potrà più essere richiesto a decorrere dal 1° novembre 2017.
La domanda per l'ASDI, invece, potrà essere presentata fino al 30 gennaio 2018 per coloro che abbiano terminato la NASPI entro il 31 dicembre di quest'anno.
Chi può richiedere il ReI
Il ReI è riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che risultano, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente di una serie di requisiti.
In particolare:
a) con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere congiuntamente:
cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000;
un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;
un valore non superiore alle soglie di cui ai numeri 1 e 2 relativamente all'ISEE e all'ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005.
In questa prima fase la misura è riservata ai nuclei familiari caratterizzati da una delle condizioni individuate come prioritarie, cioè:
presenza di un componente di età minore di anni 18;
presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore;
presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.
Si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986.
Il ReI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare. In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del ReI, però, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all'INPS il reddito annuo previsto entro trenta giorni dall'inizio dell'attività.
Come viene valutato il bisogno
I nuclei familiari che richiedono il sussidio presso i punti per l'accesso al ReI vengono sottoposti a una valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti.
In particolare, sono oggetto di analisi:
condizioni e funzionamenti personali e sociali;
situazione economica;
situazione lavorativa e profilo di occupabilità;
educazione, istruzione e formazione;
condizione abitativa;
reti familiari, di prossimità e sociali.
In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, viene programmata l'analisi preliminare, che permette di orientare, mediante un colloquio con il nucleo familiare, le successive scelte relative alla definizione del progetto personalizzato.
Cos'è il Progetto personalizzato
La valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare conduce alla definizione di un progetto personalizzato, che deve essere sottoscritto dai componenti entro venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'analisi preliminare affinchè l'INPS possa erogare il beneficio economico.
Il progetto personalizzato prevede una serie di impegni da parte del beneficiario con riferimento alle aree:
a) frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del progetto;
b) atti di ricerca attiva di lavoro e disponibilità alle attività socialmente utili;
c) frequenza e impegno scolastico;
d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari.
A disposizione del nucleo familiare possono essere attivati, sempre tramite il progetto personalizzato, servizi quali:
a) servizi per l'informazione e l'accesso al ReI;
b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale;
c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
g) servizio di mediazione culturale;
h) servizio di pronto intervento sociale.
A quanto ammonta il beneficio economico
Il versamento del sussidio è disposto dall'INPS successivamente alla comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato e decorre dal mese successivo alla richiesta del beneficio.
In linea generale, il sostegno economico arriva a un massimo di circa 485 euro mensili, per le famiglie più numerose, e varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare e alle risorse di cui la famiglia dispone per soddisfare i bisogni di base.
In caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di componenti il nucleo familiare, il valore mensile del ReI è ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi.
Il beneficio economico del ReI è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e, superati tali limiti, non può essere rinnovato se non trascorsi almeno sei mesi da quando ne è cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata è fissata, in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a dodici mesi.
Le erogazioni sono disposte mensilmente tramite una Carta Acquisti, ora ridenominata Carta ReI. Oltre che per comprare i generi già previsti per la Carta Acquisti, la Carta ReI garantisce la possibilità di prelievi di contante entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile.