LEGGI E REGOLAMENTI

La locazione e il noleggio di imbarcazioni

di Giulio Benedetti

In attesa del nuovo Codice della Nautica da Diporto, che attualmente sta seguendo gli iter di approvazione transitando dalle varie commissioni parlamentari prima di giungere in approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri, ad oggi le attività di locazione e noleggio di imbarcazioni sono regolate normativamente dal D.Lgs. 171/2005 ove all’articolo 2 vengono definite le caratteristiche dell’uso commerciale delle unità da diporto.

In particolare, il comma 1 del suddetto articolo stabilisce che l’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando è oggetto di contratti di locazione e di noleggio, è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto o infine quando è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Inoltre, il successivo comma 2 stabilisce che l’utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione, con l’indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell’annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

Il successivo articolo 42 definisce l’attività di locazione, stabilendo che la locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto per un periodo di tempo determinato. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.

Il noleggio è invece definito dall’articolo 47: contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra l’unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio.
Pur nella relativa somiglianza delle due definizioni, appaiono evidenti le differenze: nella locazione il locatario si assume ogni responsabilità e rischio nella conduzione del mezzo, mentre nel noleggio il mezzo rimane nella disponibilità dell’armatore, che fornisce e mantiene alle sue dipendenze l’equipaggio