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Terzo settore: mancato adeguamento Statuto e conseguenze
E' possibile per un ente iscritto in uno dei registri previsti dal Codice del Terzo settore o CTS che non procede all’adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili contenute nel D.Lgs n. 117 del 2017, continuare, fino all’entrata in funzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad applicare le disposizioni fiscali previgenti?Questo il chiarimento richiesto dal Forum Nazionale del Terzo Settore all'Agenzia delle Entrate.
Nel rispondere, l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 89 del 25 ottobre 2019, ha ricordato che il Codice del Terzo Settore (all’articolo 101, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) stabilisce che “Sino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri ONLUS, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore (vale a dire entro il 3 agosto 2019).
Entro il medesimo termine esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”. Il termine per gli adeguamenti, originariamente fissato al 3 agosto 2019, è stato prorogato al 30 giugno 2020 (articolo 43, comma 4-bis, del Dl 34/2019). Come confermato e chiarito dal ministero del Lavoro (circolare del 31 maggio 2019 n. 13) entro questa data sarà possibile deliberare le modifiche di “mero adeguamento” con le maggioranze semplificate dell’assemblea ordinaria, mentre per quelle successive si dovranno rispettare i normali quorum dell’assemblea straordinaria.
Fonte Agenzia delle Entrate