FISCO E PREVIDENZA
Aggiornate le FAQ COVID-19 presenti sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze
In data 28 aprile 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio portale istituzionale un ulteriore gruppo di FAQ in merito alle nuove misure economiche assunte dal Governo per contrastare l’emergenza COVID-19.
In particolare, il MEF ha chiarito che:
- i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020 (data di pubblicazione del DL n. 6/2020), ma anteriormente al 5 marzo 2020 (data di conversione del decreto), non hanno, in base alle disposizioni vigenti, diritto ad accedere alla Cassa integrazione;
- sarà riconosciuta la Naspi ai dipendenti il cui contratto a termine scada in queste settimane e non venga rinnovato.
Coronavirus, imprese e liquidità
L' Agenzia delle Entrate e le misure adottate in ambito tributario
Con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle misure, introdotte dal D.lg. n. 23 del 2020 (c.d. “decreto liquidità”), volte a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità derivante dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID- 19.
Fermo restando quanto già chiarito con i precedenti documenti di prassi pubblicati sul punto, e, in particolare, con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a nuove e ulteriori richieste di chiarimenti provenienti dalle associazioni di categoria, concernenti soprattutto i temi della sospensione dei versamenti tributari, della proroga della sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, delle modalità di calcolo degli acconti Irpef, Ires e Irap, della rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, etc.
Con particolare riferimento al tema della sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria., la nuova data di scadenza è da individuarsi nel 30 giugno 2020, in unica soluzione o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020.
Il decreto liquidità individua dei requisiti specifici per poter beneficiare del rinvio dei versamenti, che riguardando la riduzione del fatturato:
- di almeno il 33% (da confrontare con i mesi di marzo e aprile 2019) per ricavi/compensi sotto i 50 milioni;
- di almeno il 50% sopra tale soglia.
I residenti delle 5 province più colpite dall’emergenza sanitaria (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) usufruiscono della sospensione del versamento IVA se hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.
La circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 ha chiarito che, ai fini della determinazione del fatturato o dei corrispettivi, è necessario fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura differita, ai fini dell’imputazione dell’operazione ai mesi di marzo o aprile, rileva la data dei documenti di trasporto
Inoltre, il decreto liquidità (art. 20), al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell’imponibile fiscale ai fini dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”.
Infatti, la norma stabilisce, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (in sostanza, in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, entro il margine del 20 per cento).
Virus e e solidarietà, deducibilità delle erogazioni liberali
L’articolo 66, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) consente alle Società che nel 2020 intendono effettuare erogazioni liberali a favore degli Enti impegnati nell’emergenza Covid-19 di dedurre per intero, ai fini IRES ed IRAP, le somme devolute, a condizione che risultino verificati determinati requisiti.
In alternativa, per la deduzione, bisogna verificare l’applicabilità delle ulteriori disposizioni specifiche tuttora esistenti in tema di erogazioni liberali e in ultima istanza dell’articolo 83, D.Lgs. n. 117 /2017 per le Onlus, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato e dell’articolo 100, TUIR per gli altri enti. L’articolo 66, citato, precisa che per ottenere la piena deduzione le erogazioni dovranno essere a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (dovrà essere chiarito se tale finalità dovrà essere in un qualche modo dimostrata), in favore delle popolazioni colpite per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti che sono dettagliatamente indicati nel DPCM 20 giugno 2000.
Se le erogazioni vengono erogate a favore di soggetti diversi da quelli sopraindicati e per finalità più generali si può verificare l’applicabilità all’erogazione liberale dell’articolo 1, comma 353, L. 266/2005 o in alternativa dell’articolo 14, D.L. 35/2005.
CIRCOLARE COVID-19 DEL 20-04-2020
Spese di sanificazione: cosa prevedono i Decreti Cura Italia e Liquidità
Con il Decreto Cura Italia, all’art 64 si concedeva un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro fino ad un massimo di 20.000 per beneficiario. Successivamente, il cd. Decreto Liquidità ha previsto che rientrino nel beneficio anche le spese sostenute per l’acquisto di supporti protettivi come mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. Vi rientrano anche gli acquisti inerenti detergenti mani e disinfettanti da lasciare in uso sui luoghi di lavoro...
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LE RIFORME SUL CORONAVIRUS AL 14 APRILE 2020
E' stato pubblicato l’8 aprile ed è già in vigore il DPCM illustrato venerdì scorso dal Presidente del Consiglio con l'aggiornamento delle attività economiche consentite dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020.
Il DPCM ribadisce quanto già contenuto nei precedenti decreti e aggiorna la tabella delle attività consentite...
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