LEGGI E REGOLAMENTI

DECRETO CORRETTIVO DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210/2018 il D.lgs. n. 105 del 3/8/2018 contenente disposizioni integrative e correttive al c.d. Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017). Il decreto riguarda principalmente Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale ed è entrato in vigore l'11 settembre 2018.

Tra le principali modifiche e integrazioni previste dal decreto, si segnala:

  • la proroga da 18 a 24 mesi dei termini per adeguare gli statuti degli enti del Terzo settore al nuovo quadro normativo spostando così il termine al 3 agosto 2019 (rispetto a febbraio);
  • la reintroduzione dell’esenzione dall’imposta di registro delle organizzazioni di volontariato (Odv) per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività (Art. 26);
  • i chiarimenti sul sistema di rendicontazione da adottare per registrare le eventuali attività “diverse” da quelle di interesse generale svolte dagli enti non profit, in particolare il carattere secondario e strumentale di queste attività dovrà essere documentato nella relazione di missione, o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
  • il rafforzamento della collaborazione tra Stato e Regioni (soprattutto in materia di utilizzazione del fondo di finanziamento di progetti e attività di interesse generale del Terzo settore);
  • i chiarimenti sulla contemporanea iscrizione al registro delle persone giuridiche e al registro unico nazionale;
  • indicazioni sul numero minimo di associati necessario per la permanenza di una associazione di promozione sociale o di una organizzazione di volontariato, ovvero se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1 - Art. 35 dlgs 117/2017 (non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale), esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale e' cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo;
  • la previsione che i privati che effettuano atti a titolo gratuito in trust o fondi speciali costituiti nell’ambito del Dopo di noi (legge 112/2016), beneficino del regime agevolato previsto per le erogazioni alle Odv (detrazione al 35%). Inoltre potranno continuare ad optare per la deduzione nel limite del 20% del reddito complessivo netto dichiarato (anziché il 10% previsto per le Odv).

Fonte Gazzetta Ufficiale

DIVIETO DI PESCA DELLE OLOTURIE

Vietata la pesca dei cetrioli di mare. È stato infatti finalmente approvato il decreto che vieta la pesca delle oloturie che, alla pari di stelle marine e ricci di mare, sono utili a mantenere l’equilibrio dell’ambiente marino. Una disposizione che ne vieterà la pesca nei nostri mari, ma soltanto fino al 31 dicembre 2019.

Contro una pesca eccessiva, che per anni si è fatta soprattutto nel sud-est Asiatico e nell’Oceano Indiano ma che nemmeno in Italia ci siamo risparmiati, e dopo una serie di sequestri contro pescatori di frodo, finalmente arriva il decreto n.156 del 27/02/2018 che la rende illecita.

Le oloturie sono di fatto da sempre mangiate nei Paesi asiatici. Proprio per questo, si è avuto un vero e proprio “sovrasfruttamento” che ha portato le popolazioni dell'Asia dapprima a svilupparne allevamenti, poi a dar luogo a una pesca e a una commercializzazione sfrenate. Non solo, nonostante non facciano parte della dieta mediterranea, anche qui da noi si è creata una vera e propria caccia alle oloturie: con la crescente richiesta del mercato asiatico si è infatti diffuso il prelievo senza regole che ha impoverito anche i nostri mari, compromettendo il buon funzionamento di ecosistema e biodiversità.

REGIONE LOMBARDIA: La pesca-turismo è agricoltura a tutti gli effetti

In relazione a quesiti pervenuti agli uffici, la DG Agricoltura di Regione Lombardia, in ordine alla qualificazione delle attività di pesca-turismo e ittiturismo e in riferimento alla determinazione del rapporto di connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola previsto dall’art.152 della l.r.31/2008 ha ritenuto di fornire alcune spiegazioni in merito. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e successive modifiche, è imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l’attività di pesca professionale di cui all'articolo 2 e le relative attività connesse (comma 1 art. 4).

Al comma 4 del medesimo articolo si dispone che fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo.
Il comma 2 dell’art. 2 del d.lgs. 4/2012 prevede che rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti attività:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo,
denominata 'pesca-turismo';
b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate 'ittiturismo'.

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Coltivatori diretti e IAP: chiarimenti sull’esonero contributivo

Con Circolare 3 novembre 2017, n. 164, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito all’esonero contributivo concesso ai giovani coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali che effettuano una nuova iscrizione alla previdenza agricola.

In particolare, il documento di prassi ha specificato che l’esonero contributivo si applica:
• ai coltivatori diretti e agli IAP con età inferiore ai 40 anni;
• qualora alla nuova iscrizione sia riconducibile un’innovazione nell’oggetto dell’impresa, concretizzabile anche attraverso lo sviluppo o il mutamento dell’attività preesistente.

La Circolare, inoltre, evidenzia che il soggetto è ammesso al beneficio:
• qualora non sia mai stato iscritto alla previdenza agricola come capo nucleo coltivatore diretto;
• anche se in precedenza è stato iscritto come collaboratore familiare di un preesistente nucleo.

La locazione e il noleggio di imbarcazioni

di Giulio Benedetti

In attesa del nuovo Codice della Nautica da Diporto, che attualmente sta seguendo gli iter di approvazione transitando dalle varie commissioni parlamentari prima di giungere in approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri, ad oggi le attività di locazione e noleggio di imbarcazioni sono regolate normativamente dal D.Lgs. 171/2005 ove all’articolo 2 vengono definite le caratteristiche dell’uso commerciale delle unità da diporto.

In particolare, il comma 1 del suddetto articolo stabilisce che l’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando è oggetto di contratti di locazione e di noleggio, è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto o infine quando è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

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