LEGGI E REGOLAMENTI

IL REDDITO D’INCLUSIONE

Il Reddito di inclusione è una misura a carattere universale condizionata alla prova dei mezzi, quindi accessibile in base a precisi requisiti economici.
Per ottenere il ReI occorre inoltre aderire a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato al superamento della condizione di povertà.
Il ReI è infatti riconosciuto ai nuclei familiari disagiati in due forme:

- un beneficio economico,
- una componente di servizi alla persona sulla base di una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare.

Il ReI potrà essere richiesto a partire dal 1° dicembre 2017 presso il proprio Comune di residenza, o eventuali altri punti di accesso identificati dai Comuni, e verrà riconosciuto dall'INPS tramite una Carta Acquisti.

A partire dal prossimo anno il ReI sarà l'unico strumento di contrasto alla povertà, quindi il SIA, che viene concesso ogni due mesi per le domande presentate nel bimestre precedente, non potrà più essere richiesto a decorrere dal 1° novembre 2017.

La domanda per l'ASDI, invece, potrà essere presentata fino al 30 gennaio 2018 per coloro che abbiano terminato la NASPI entro il 31 dicembre di quest'anno.

Chi può richiedere il ReI

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LA ASD NELLA GESTIONE DI GOLF, PISCINE E TENNIS

di Marco Bargagli

Un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) può essere definita come un’organizzazione senza scopo di lucro, costituita da più persone per perseguire finalità di interesse comune, ivi compreso l’esercizio dello sport praticato in forma dilettantistica.

Come previsto dall’articolo 148 del D.P.R. 917/1986, rubricato Enti di tipo associativo, non é considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo.

Per tale motivo, le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi, non concorrono a formare il reddito complessivo.

Si considerano tuttavia effettuate nell’esercizio di attività commerciali, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati o partecipanti dietro il pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti positivi del reddito di impresa (ex articolo 85 del D.P.R. 917/1986) o come redditi diversi (ex articolo 67 del D.P.R. 917/1986), secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

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Crediti d’imposta a favore delle imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura: istituiti i codici tributo

Con la risoluzione n. 27/E del 20 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.

L’art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, riconosce un credito d’imposta a favore delle imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, in relazione alle spese sostenute per nuovi investimenti per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Inoltre, al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, l’art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 91/2014, riconosce un credito d’imposta a favore delle imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, in relazione alle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera.

Con decreti del 13 gennaio 2015 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state stabilite le disposizioni applicative delle sopra descritte misure agevolative.

In particolare, detti decreti prevedono, all’art. 5, comma 3, che i crediti d’imposta in argomento sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Inoltre, l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in argomento, tramite il modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

“6863” denominato “Credito d’imposta a favore del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura – COMMERCIO ELETTRONICO – art. 3, c. 1, D.L. n. 91/2014”;
“6864” denominato “Credito d’imposta a favore del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura – RETI DI IMPRESE – art. 3, c. 3, D.L. n. 91/2014”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.

Agenzia delle Entrate – Risoluzione N. 27/E/2016

PESCA: DECRETO SU CONTROLLI E SANZIONI

Nella G.U. n. 219 del 19 settembre 2017 è stato pubblicato il decreto del Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 luglio 2017 concernente le Modalità attuative delle attività di controllo e sulle sanzioni in materia di pesca marittima, regolata dall'art. 10 decreto lgs. n. 4 del 9.1.2012 per la tutela delle risorse biologiche delle acque marine e contro la pesca illegale

Il decreto prevede per i contravventori alla normativa pescatori o i titolari di esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 4/2012, sono soggetti alla sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.

Il trasgressore può pagare sanzione principale pecuniaria in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Entro lo stesso termine, il trasgressore avvia la sospensione delle attività che viene annotata nel registro delle infrazioni. L'interessato può presentare ricorso entro il termine di trenta giorni dalla contestazione immediata

Il Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto provvede ad aggiornare i dati contenuti nel Registro nazionale delle infrazioni con l'indicazione dei provvedimenti di sospensione.

Il capo II del decreto stabilisce invece le modalità, termini e procedure per adempiere agli obblighi di comunicazione alla competente autorità marittima in caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, nel caso la taglia sia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, prevista dai regolamenti.

La comunicazione può avvenire:
a) per le unità da pesca dotata di log book elettronico mediante l'impiego del predetto dispositivo elettronico;
b) unità da pesca non dotata di log book la prescritta comunicazione di cattura, va effettuata almeno un'ora prima dell'ingresso in porto, nel rispetto delle procedure individuate con apposita ordinanza dal capo del compartimento marittimo di competenza.

Infine il Capo III 1 prevede che il transito, laddove consentito, di unità da pesca in aree marittime soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca deve avvenire con rotte dirette e ad velocità costante non inferiore a 7 nodi, fatti salvi i casi di dichiarate e comprovate cause di forza maggiore.

LA FONDAZIONE ANGELO VASSALLO RENDE NOTO

Si tratta di una iniziativa importante anche per la Nostra amata realtà.

In passato presentai personalmente questa richiesta ad alcuni Parlamentari chiedendo di verificare lo stato di disagio in cui versavano molte famiglie.
L’INPS, con la Circolare n. 88 del 22 maggio 2017, interviene per fornire le istruzioni operative per accedere ai seguenti benefici di cui all’art. 3 e 4 del DPCM 17 febbraio 2017:

  • buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati;
    buono per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

I suddetti benefici sono corrisposti direttamente dall’INPS che, su domanda del genitore, provvede al pagamento dell’importo fino ad un massimo di 1.000 euro.